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I
4 QUESITI REFERENDARI APPROVATI IL 10 FEBBRAIO 2005 DALLA CORTE
COSTITUZIONALE
Quesito 1. «Per fare
ricerca sugli embrioni umani»
Volete
voi che sia abrogata la
legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti
parti:
- Articolo
12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da
un’unica cellula di partenza, eventualmente»;
- Articolo
13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e
qualora non siano disponibili metodologie alternative»;
- Articolo
13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o»;
- Articolo
14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione
e»?
Quesito 2. «Per
togliere controllo e limiti alla produzione di embrioni umani»
Volete
voi che sia abrogata la
legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti
parti:
- Articolo
1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire
la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità
o dalla infertilità umana»;
- Articolo
1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire
la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità
o dalla infertilità umana»;
- Articolo
1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità»;
- Articolo
4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico»;
- Articolo
4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di
invasività tecnico e psicologico più gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della»;
- Articolo
5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 1,»;
- Articolo
6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della
fecondazione dell’ovulo»;
- Articolo
13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «, di cui
al comma 2 del presente articolo»;
- Articolo
14, comma 2, limitatamente alle parole: «a un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
- Articolo
14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della fecondazione»,
nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile»?
Quesito 3. «Per cancellare
il
diritto alla vita del concepito»
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, avente a
oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita,
limitatamente alle seguenti parti:
- Articolo
1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
modalità previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;
- Articolo
1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità»;
- Articolo
4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico»;
- Articolo
4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di
invasività tecnico e psicologico più gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della»;
- Articolo
5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 1»;
- Articolo
6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della
fecondazione dell’ovulo»;
- Articolo
13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»;
- Articolo
14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
- Articolo
14, comma 3 limitatamente alle parole: «per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della fecondazione»;
nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile».
Quesito 4. «Per
togliere al nascituro il diritto a
conoscere il proprio padre biologico»
Volete
voi che sia abrogata la
legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente a oggetto Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti
parti:
- Articolo
4, comma 3: «È vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»;
- Articolo
9, comma 1, limitatamente alle parole: «in violazione del
divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;
- Articolo
9, comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del
divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;
- Articolo
12, comma 1: «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000
euro»;
- Articolo
12, comma 8, limitatamente alla parola: «1,»?
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