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Legge 19 febbraio 2004, n. 40
"Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 24 febbraio 2004
CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti
di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità.
ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la
infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può
promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e
sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità
e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per
ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche
sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può
altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei
fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio
1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai
problemi della sterilità e della infertilità umana,
nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per
l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in
base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il
ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima
del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi
bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici
conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle
probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti,
nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per
l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la
possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di
affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente
assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle
concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti
della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle
tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una
volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i
costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture
private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa
per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura,
secondo modalità definite con decreto dei Ministri della
giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della
volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un
termine non inferiore a sette giorni. La volontà può
essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma
fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente
legge, il medico responsabile della struttura può decidere di
non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente
per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla
coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con
chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di
sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida
contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per
tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno
ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le
medesime procedure di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o
di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di
ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e
dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di
cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso
è ricavabile da atti concludenti non può esercitare
l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti
dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile,
né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di
tecniche di procreazione medicalmente assistita non può
dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo
in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore
di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il
nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto
né essere titolare di obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE
TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita
sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle
regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e
organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle
strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata
delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul
rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei
requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della
salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro
nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei
nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e
diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici
regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la
trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le
istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle
società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione
medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute
a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto
superiore di sanità i dati necessari per le finalità
indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione
necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione
da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in
violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione
dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno
dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti
dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il
medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti
richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76,
commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le
modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di
cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o
pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la
surrogazione di maternità è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un
essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente
identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere
umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a
venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico
è punito, altresí, con l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al
presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10
alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche
vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno.
Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente
articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa
collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di
ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello
previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche
di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti
artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico
dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche
genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante
trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di
ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è
punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a
150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma
3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con
le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al
presente articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la
soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22
maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto
conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni
superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni
non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore
relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione è consentita la crioconservazione degli
embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione
medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di
gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978,
n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni
prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di
cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti
maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il
Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo
11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con
particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche
e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati
indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una
relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.
ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le
attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere
parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi
obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione
dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda
unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di
personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale
dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o
venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in
tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua
presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale
sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal
compimento delle procedure e delle attività specificatamente e
necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione
medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente
l'intervento.
ART. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco
predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi
dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997,
sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente
assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino
al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1
trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente
l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito
dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita
nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente
legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa
di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito
delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della
disposizione del presente comma è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le
modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al
comma 2.
ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente
assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui
all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il
Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo
è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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